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I nostri emendamenti alla Finanziaria 2018 – Capitolo Università

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Siamo intervenuti sugli articoli della Finanziaria compresi nel CAPO IX – MISURE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ. In questa ricognizione sui nostri emendamenti, partiamo dagli Atenei.

 

Fondo ordinario: + 78 milioni

Questo nuovo articolo lo inseriamo anche intervenendo sul Fondo risorse per il funzionamento ordinario delle Università (art. 54). Con l’articolo 54 bis prevediamo che fin dal prossimo anno il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università sia incrementato di 78 milioni di euro. Come sempre, ai nostri emendamenti corrisponde il preciso reperimento delle risorse necessarie. Al comma 2 spieghiamo infatti che «All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’integrale utilizzazione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», noto come “Fondo cattedre Natta”.

 

Scatti di stipendio ai docenti

L’emendamento sostituisce l’articolo 55 sugli Scatti stipendiali dei professori universitari, senza prevedere la retroattività del riconoscimento economico degli scatti, che non è possibile in bilancio. Ma interveniamo sul riconoscimento per il futuro, cambiandone la valutazione (che non sarà  premiale) e la durata dello scatto (da triennale a biennale).

La valutazione, già prevista dalla legge 240/2010 citata nel testo dell’articolo 55, non è su base “premiale”, bensì sulla base dell’attività complessivamente svolta. L’uso del termine “premiale”, infatti, potrebbe portare a lunghi contenziosi inutili e dispersivi. Lascerebbe agli Atenei la possibilità di alzare le “asticelle” da superare per ottenere gli scatti, condizionandole a motivazioni di Ateneo che nulla hanno a che vedere con il diritto del singolo docente ad ottenere lo scatto se ha lavorato bene. Potrebbe accadere che docenti idonei restino esclusi al fine di fare acquisire agli Atenei risorse delle quali disporre liberamente. Sarebbe un aggravio netto alla situazione già discutibile della legge 240/2010. Per giunta, con trattamenti diversi da sede a sede, assolutamente ingiustificati e lesivi dello stato giuridico dei docenti: lo stesso professore potrebbe avere il diritto allo scatto, o meno, a seconda dell’Ateneo nel quale è inquadrato. È un problema, già insito nella legge 240/2010, che verrebbe esasperato. La modifica proposta è semplicemente un riconoscimento della norma attuale, per evitare l’uso del termine “premiale” con i suddetti, notevoli inconvenienti.

 

8.800 assunzioni di precari negli Atenei

Con l’emendamento all’articolo 56 combattiamo, attraverso misure concrete, il fenomeno del precariato negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) vigilati dal MIUR, che interessa attualmente circa 8.800 unità di personale: ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi ed operatori con una professionalità ben definita nell’ambito della ricerca pubblica in Italia. La loro situazione è giunta alla completa paralisi con il graduale taglio del Fondo Ordinario d’Ente (FOE) con cui lo Stato finanzia ogni anno gli EPR, ed il contestuale blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

L’emendamento prevede l’assunzione graduale di 8800 unità attraverso un piano assunzionale straordinario con procedure di ricognizione, concorso ed assunzione che dovranno essere concluse entro il mese di aprile 2020. Le risorse vengono reperite attraverso la riduzione, prevista nel nostro emendamento, della deducibilità di interessi passivi di banche ed assicurazioni.

Più risorse per assumere ricercatori

L’articolo 56 della Finanziaria, che recita “Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca” viene modificato da due nostri emendamenti finalizzati ad accrescere le risorse per l’assunzione di nuovi ricercatori, che in alcuni casi passano da 12 a 68 milioni.

Questo emendamento è stato segnalato in Commissione.

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